Art. 2.
(Assegno alla nascita
e per l'allevamento della prole).

      1. Al fine di sostenere la natalità è concesso un contributo per le spese di allevamento della prole di 1.000 euro annui, alla nascita e fino al compimento del terzo anno di età, per ogni figlio, legittimo o naturale, nato successivamente al 31 dicembre 2006 e appartenente a un nucleo familiare in cui il capofamiglia ha la cittadinanza italiana.
      2. Gli assegni di cui ai commi 331 e 332 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono dovuti anche per i due anni successivi a quelli ivi previsti.